IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 279,  recante:  «Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  minime
proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»; 
  Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto l'articolo 1, comma 515, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visto l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116; 
  Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo  Stato,
le province autonome di Trento e di Bolzano e  la  regione  Lombardia
concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi  oneri
finanziari riferiti  al  Parco  nazionale  dello  Stelvio,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e
dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma primo,  del  suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
   1. L'articolo 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 279, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. - 1. Tra le funzioni esercitate dalle Province  autonome
di Trento e di Bolzano, ciascuna per  il  rispettivo  territorio,  ai
sensi dell'articolo 1  del  presente  decreto  sono  comprese  quelle
concernenti  il  Parco  nazionale  dello  Stelvio,  al  quale   sara'
conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le
forme,  nei  limiti  e  con  le   modalita'   stabilite   dall'intesa
sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma
515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11,  comma
8,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le  funzioni  sono
esercitate in armonia con le finalita' e i principi  dell'ordinamento
statale in materia  di  aree  protette,  nonche'  con  la  disciplina
dell'Unione  europea  relativa  alla  rete  ecologica   Natura   2000
afferente la conservazione della diversita' biologica. E' fatto salvo
il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi,  fatta  a
Salisburgo  il  7  novembre  1991,  ratificata   e   resa   esecutiva
dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi
di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre  ferme
le procedure previste dalla normativa statale in materia di attivita'
internazionale delle Regioni e degli enti locali. 
    2. La configurazione unitaria del Parco e' assicurata mediante la
costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo,
composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento,  un
rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante
della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   da   tre
rappresentanti dei comuni il cui  territorio  amministrativo  rientri
nel Parco, di cui uno  per  i  comuni  della  Provincia  autonoma  di
Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di  Bolzano  e  uno
per i comuni della Regione  Lombardia,  da  un  rappresentante  delle
associazioni  di  protezione   ambientale   riconosciute   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349  (Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno  ambientale),
designato  dal  predetto  Ministro  sulla  base  del  criterio  della
maggiore rappresentativita', nonche' da un  rappresentante  designato
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza  o  emolumento  comunque  denominato,
fatti salvi gli  eventuali  rimborsi  delle  spese  e  gli  oneri  di
missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici  e  le
modalita' di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di
cui al comma 1. 
    3. Il comitato di coordinamento  e  di  indirizzo  e'  costituito
entro sessanta giorni dalla data di  efficacia  dell'intesa  prevista
dal comma 1; si considera validamente costituito con la  designazione
dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma  2  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  Il
comitato e' rinnovato ogni cinque anni. 
    4. Le forme e i modi della specifica tutela del  Parco  nazionale
dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del  parco
predisposti e  approvati,  per  le  parti  di  rispettiva  competenza
territoriale, da ciascuna Provincia  autonoma,  in  conformita'  alle
linee guida e agli  indirizzi  approvati  dal  comitato,  secondo  il
modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette.
A  tal  fine  le  Province  autonome,  nel  rispetto   dei   principi
fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono
con proprie  leggi  a  disciplinare  la  procedura  di  formazione  e
approvazione delle rispettive proposte di  piano  e  di  regolamento,
assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici  e
privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento
delle   leggi   provinciali   vigenti,   anche   mediante   la   loro
modificazione, con il piano e il regolamento approvati. 
    5. Al  fine  di  garantire  l'effettivita'  della  configurazione
unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di
regolamento sono  sottoposte  al  preventivo  parere  vincolante  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per  la  verifica  di
conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato.
In sede di espressione  del  parere,  il  Ministero  puo'  richiedere
modifiche e integrazioni alle proposte pervenute  per  assicurare  le
finalita' del presente comma, garantendo comunque  la  compatibilita'
con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte  di
modifica del piano e del regolamento,  nonche'  della  perimetrazione
del Parco sono predisposte e approvate dalle Province  autonome,  per
le parti di  rispettiva  competenza  territoriale,  con  le  medesime
procedure previste dal presente comma e dal comma 4. 
    6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative
di cui al comma 1 sono esercitate,  per  i  territori  di  rispettiva
competenza, dalle Province  autonome,  anche  tramite  appositi  enti
disciplinati con legge provinciale. Le Province  autonome  assicurano
appropriate  forme  di  consultazione  e  di   partecipazione   delle
comunita' locali,  anche  titolari  di  usi  civici  o  di  patrimoni
collettivi, nonche' delle associazioni e organizzazioni  con  compiti
di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente  nel
territorio delle Province autonome la sorveglianza e' esercitata  dal
rispettivo Corpo forestale provinciale. 
    7. Gli oneri, relativi alla gestione del  Parco  nazionale  dello
Stelvio,  compresi  quelli  per  il  funzionamento  del  comitato  di
coordinamento e di indirizzo, sono  assunti  in  capo  alle  Province
autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato,
possono essere aggiornati con cadenza quinquennale,  mediante  intesa
tra le Province e il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare   e   previa   valutazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze,  tenuto  conto  dell'evoluzione  della
spesa dello Stato per i parchi  nazionali.  Gli  oneri  sono  assunti
dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente  agli
oneri finanziari a carico del bilancio dello  Stato  al  31  dicembre
2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo  netto  da
finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1,
comma 410, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  per  gli
effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147. 
    8. L'onere di cui  al  comma  7  e'  ripartito  tra  le  Province
autonome secondo  criteri  definiti  mediante  apposita  intesa.  Con
specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le
Amministrazioni statali competenti  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia.  Ogni  ulteriore
spesa, rispetto all'onere  di  cui  al  comma  7,  e'  assunta  dalle
Province autonome nonche' dalla Regione Lombardia, per la  rispettiva
parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    9. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo,
i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato
appartenenti  al  ruolo  del  Consorzio  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa  di  cui
al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle Province autonome o degli
enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto  conto  dell'ambito
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita'
lavorativa e sulla base  della  tabella  di  corrispondenza  allegata
all'intesa di cui al comma 1, che  entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  oggetto  di  revisione
concordata mediante intesa tra lo Stato e  le  Province  al  fine  di
garantire la  corrispondenza  con  eventuali  disposizioni  normative
statali in materia di inquadramento giuridico del  personale  entrate
in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa
e l'entrata in vigore del presente decreto. Al  personale  trasferito
si applica il contratto collettivo di  lavoro  vigente  nell'ente  di
assegnazione  e  spetta  il  trattamento  economico  fondamentale  in
godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il
trattamento economico in godimento presso  l'ente  di  provenienza  e
quello di destinazione e' conservata a titolo  di  assegno  personale
riassorbibile con  qualsiasi  miglioramento  economico.  E'  comunque
fatta salva la retribuzione individuale di anzianita'.  Il  personale
trasferito  non  concorre  a  determinare  il  contingente   previsto
dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114  e  dalle  disposizioni  legislative  in  materia  delle
Province autonome. 
    10. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  11,  le  Province
autonome o gli enti di gestione dalle stesse individuati  subentrano,
rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a  tempo
indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza,
sulla base dell'ambito territoriale in cui  viene  prestata  in  modo
prevalente l'attivita' lavorativa  dei  dipendenti  interessati,  nel
rispetto della normativa vigente in materia. 
    11. La Provincia autonoma di  Trento,  tenuto  conto  dell'ambito
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita'
lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, ad  attivare  procedure  concorsuali  pubbliche
disciplinate  dal  proprio  ordinamento,  prevedendo  nei  bandi   il
riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del  personale  gia'
dipendente al 31 dicembre 2013  dal  Consorzio  del  Parco  nazionale
dello Stelvio  da  almeno  dieci  anni,  con  mansioni  impiegatizie,
amministrative, tecniche, scientifiche  e  didattiche  di  educazione
ambientale, in esito a  procedure  diverse  da  quelle  previste  per
l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale  assunto
in  esito  alle  predette  procedure  concorre   a   determinare   il
contingente previsto dall'articolo 3, comma  5,  primo  periodo,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle  disposizioni  legislative
della Provincia autonoma di Trento. 
    12. Le attrezzature, gli arredi e i  beni  strumentali  mobili  e
immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del  Parco
sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province  con  le
modalita' previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 1973, n. 115. Le Province subentrano nei  rapporti  giuridici
attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente  che
fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del Consorzio del
Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza.  Resta  fermo
quanto   previsto   dall'intesa   del   comma   1   con   riferimento
all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente  comma  ricadenti
nel territorio della Regione Lombardia, nonche' i rapporti  giuridici
facenti capo agli organi centrali del medesimo Consorzio, anche sulla
base di appositi accordi con le Province. 
    13. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio  e'  soppresso
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente  articolo
o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della  legge  della
Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al  comma  1.  Resta
fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del  decreto-legge  n.
91 del 2014, i mandati relativi al direttore del Parco in carica e al
presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono  prorogati
fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1. 
    14. Il comitato costituito ai sensi dei commi 2 e 3  esercita  le
funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13. 
    15. Fino all'approvazione del piano e del regolamento  del  Parco
continua ad applicarsi la disciplina di  tutela  e  salvaguardia  del
Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data  indicata  dal  comma
13.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          1974, n. 279 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di  minime
          proprieta'  colturali,  caccia  e  pesca,   agricoltura   e
          foreste), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  luglio
          1974, n. 196. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          1974, n. 279, e' citato nella nota al titolo. 
              - La legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge  quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre  1991  ,  n.  292,  S.O.  Il  testo  del  comma  1
          dell'articolo 35 e' il seguente: 
              «Art. 35. (Norme transitorie). -  1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente,  si  provvede  all'adeguamento  ai
          principi della presente legge, fatti salvi  i  rapporti  di
          lavoro esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del
          Parco nazionale d'Abruzzo, del  Parco  nazionale  del  Gran
          Paradiso, previa intesa con la regione a  statuto  speciale
          Val d'Aosta e  la  regione  Piemonte,  tenuto  conto  delle
          attuali   esigenze   con    particolare    riguardo    alla
          funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco
          nazionale dello  Stelvio  si  provvede  in  base  a  quanto
          stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese  ivi  previste
          vanno assunte anche  con  la  regione  Lombardia  e  devono
          essere  informate  ai  principi  generali  della   presente
          legge.». 
              - La legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di  stabilita'  2014),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. Il  testo
          del comma 515 dell'articolo 1 e' il seguente: 
              «515. Mediante intese tra lo Stato,  la  regione  Valle
          d'Aosta e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di
          attuazione degli statuti di  autonomia  sono  definiti  gli
          ambiti per il trasferimento  o  la  delega  delle  funzioni
          statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari  riferiti,  in
          particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale  per
          la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato  e  alle
          funzioni  amministrative,  organizzative  e   di   supporto
          riguardanti  la  magistratura   ordinaria,   tributaria   e
          amministrativa,  con  esclusione  di  quelle  relative   al
          personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello
          Stelvio, per le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali  oggetto  dell'intesa.  Laddove  non  gia'
          attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in  luogo  e  nei
          limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale
          concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini
          dello stesso comma. Con i predetti accordi o con  norme  di
          attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
          autonome di Trento e di Bolzano e la regione  Trentino-Alto
          Adige individuano gli standard  minimi  di  servizio  e  di
          attivita'  che  lo  Stato,  per  ciascuna  delle   funzioni
          trasferite  o  delegate,  si  impegna   a   garantire   sul
          territorio provinciale o  regionale  con  riferimento  alle
          funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o  dalla
          regione,  nonche'  i  parametri  e  le  modalita'  per   la
          quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai  fini  di
          evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi  e
          di attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'
          escluso il trasferimento e la delega delle  funzioni  delle
          Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
          ambiti di materia relativi a  concessioni  statali  e  alle
          reti  di  acquisizione  del  gettito  tributario  sia   con
          riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano  tributi
          armonizzati o applicabili su  base  transnazionale;  2)  ai
          contribuenti  di  grandi  dimensioni;  3)  alle   attivita'
          strumentali  alla  conoscenza  dell'andamento  del  gettito
          tributario; 4) alle procedure telematiche  di  trasmissione
          dei dati e delle  informazioni  alla  anagrafe  tributaria.
          Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento  delle
          attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro  di
          accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
          presidenti della  regione  Valle  d'Aosta,  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e   della   regione
          Trentino-Alto Adige, tra i direttori  delle  Agenzie  delle
          entrate e delle  dogane  e  dei  monopoli  e  le  strutture
          territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
          centrale le relazioni con  le  istituzioni  internazionali.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali oggetto dell'intesa.». 
              - Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni
          urgenti per il settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa  europea),   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  24  giugno  2014,  n.  144,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014,
          n. 192, S.O. Il testo del comma 8 dell'articolo  11  e'  il
          seguente: 
              «8.  In  armonia  con  le  finalita'   e   i   principi
          dell'ordinamento giuridico nazionale  in  materia  di  aree
          protette, nonche' con la  disciplina  comunitaria  relativa
          alla Rete Natura 2000, le funzioni statali  concernenti  la
          parte lombarda  del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  sono
          attribuite alla regione  Lombardia  che,  conseguentemente,
          partecipa all'intesa relativa al  predetto  Parco,  di  cui
          all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento  e
          di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte  del
          Parco  nazionale  dello  Stelvio  situata   nella   regione
          Trentino-Alto  Adige/Südtirol  si  provvede  con  norma  di
          attuazione dello Statuto della regione  medesima  ai  sensi
          dell'articolo 107 del testo unico di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670.  Fino
          alla sottoscrizione della predetta intesa  e  comunque  non
          oltre il 31 maggio 2015, le funzioni demandate agli  organi
          centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori
          dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica  e
          dal  presidente  in  carica  o  operante   in   regime   di
          prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati  fino  alla
          predetta  data.   In   caso   di   mancato   raggiungimento
          dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri,
          entro  i  successivi  trenta  giorni,  nomina  un  Comitato
          paritetico composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          un rappresentante di ciascuna delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e da un  rappresentante  della  regione
          Lombardia. Ove non  si  riesca  a  costituire  il  Comitato
          paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla  definizione
          dell'intesa  entro  i   trenta   giorni   successivi   alla
          costituzione del Comitato,  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei
          Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          del Presidente della regione Lombardia. Ai  componenti  del
          Comitato paritetico non spetta alcun compenso,  indennita',
          gettone di presenza, rimborso spese o  emolumento  comunque
          denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.[». 
              - Il testo dell'articolo 107  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 515, della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
          24 giugno  2014,  n.  91,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - La  legge  14  ottobre  1999,  n.  403  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione per la protezione delle  Alpi,
          con allegati e processo verbale di modifica  del  6  aprile
          1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1999, n. 262, S.O. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. Il testo dell'articolo 13  e'  il
          seguente: 
              «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. Decorso tale termine senza  che  il  parere  sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente articolo 12,  comma  1,  lettera
          c), effettua, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  una  prima  individuazione   delle
          associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti  in
          almeno  cinque  regioni,  secondo  i  criteri  di  cui   al
          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.». 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - Il testo dell'articolo  79  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  79.  -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
                a)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
                b)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          spettante ai sensi dell'articolo 78; 
                c)  con  il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
                d) con le modalita' di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          modificate  esclusivamente  con   la   procedura   prevista
          dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale  modificazione
          costituiscono  il  concorso  agli  obiettivi   di   finanza
          pubblica di cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della   finanza
          pubblica da parte dello Stato ai  sensi  dell'articolo  117
          della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
          della finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli
          enti  locali,  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali
          pubblici e privati e di quelli  degli  enti  locali,  delle
          aziende sanitarie, delle universita',  incluse  quelle  non
          statali di cui all'articolo 17, comma 120, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
          ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
          in via ordinaria. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  in
          termini di saldo netto da finanziare previsti in capo  alla
          regione e alle province ai  sensi  del  presente  articolo,
          spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
          confronti degli enti del sistema territoriale integrato  di
          rispettiva   competenza.   Le   province    vigilano    sul
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
          degli enti  di  cui  al  presente  comma  e,  ai  fini  del
          monitoraggio dei saldi di finanza pubblica,  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  obiettivi
          fissati e i risultati conseguiti. 
              4. Nei confronti della regione e delle province e degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione   dell'articolo   13,   comma    17,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2001,  n.  214,  e
          dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
              4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023   il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460,  461  e  462  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro  il  30   maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.». 
              - La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di  stabilita'  2015),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. Il  testo
          del comma 410 dell'articolo 1 e' il seguente: 
              «410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di
          saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito
          quale  concorso  al  pagamento  degli  oneri   del   debito
          pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige
          in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  per  la
          provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano  in
          549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al  2017.  Le  province  e  la  regione
          possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
          del contributo.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 515, della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144,
          e' stato convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
          agosto 2014, n. 190, S.O.  Il  testo  del  comma  5,  primo
          periodo, dell'articolo 3 e' il seguente: 
              «5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al
          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta
          fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». 
              - Il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio
          1973, n. 115 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
          province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali
          e patrimoniali dello Stato e della Regione), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, e' riportato nelle note  alle
          premesse.